INAMMISSIBILE LA CASSA INTEGRAZIONE SE IL CALO ORDINI RIENTRA NEL RISCHIO D'IMPRESA
In materia di integrazione salariale ordinaria, il requisito della non imputabilità dell'evento ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 148/2015 non ricorre qualora la sospensione o riduzione dell'attività derivi da una diminuzione degli ordini operata dal committente in conformità a clausole di flessibilità previste in un contratto aperto. Tale fattispecie non è riconducibile a situazioni di forza maggiore o a crisi di mercato oggettive, bensì all'alea contrattuale che l'operatore economico assume su di sé accettando le condizioni della tipologia contrattuale, impedendo così la socializzazione del rischio d'impresa.
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