Giurisprudenza e Prassi

L'ANAC NON SINDACA IL MERITO DELLA RISOLUZIONE CONTRATTUALE (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

In sede di esercizio del potere di annotazione nel Casellario Informatico, l'ANAC non può e non deve ingerirsi nelle vicende fattuali e nelle ragioni giuridiche che hanno indotto la stazione appaltante alla risoluzione del contratto, dovendosi limitare a una verifica sommaria delle posizioni delle parti al solo fine di escludere l'inserimento di notizie palesemente infondate. Il diritto al contraddittorio del soggetto interessato è pienamente garantito dalla facoltà di presentare memorie e documenti, non sussistendo un obbligo per l'Autorità di disporre l'audizione orale dell'operatore economico.

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