Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC SENZA VERIFICA DEL PREVENTIVO CONTRADDITTORIO FORMALE DELLA STAZIONE APPALTANTE (108.3)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

È illegittimo il provvedimento di annotazione nel Casellario Informatico qualora l'Autorità ometta di verificare il rispetto del contraddittorio formale nel procedimento di risoluzione contrattuale condotto dalla stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Regolamento ANAC, la mancata instaurazione del contraddittorio secondo lo schema legale tipico rende la segnalazione irricevibile, imponendo all'Autorità un onere motivazionale rafforzato circa l'utilità della notizia in presenza di palesi violazioni procedimentali.

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