ILLEGITTIMA L'ANNOTAZIONE ANAC SE LA RISOLUZIONE CONTRATTUALE PRESENTA VISTOSE ANOMALIE PROCEDURALI (213.10)
L'annotazione nel casellario informatico di una risoluzione contrattuale è illegittima se l'Autorità non rileva palesi violazioni procedimentali commesse dalla stazione appaltante, come il mancato rispetto del termine per valutare le controdeduzioni o l'indebita delega di funzioni istruttorie a soggetti esterni non qualificati come supporto al responsabile del procedimento. L'obbligo di motivazione dell'Autorità, pur attenuato in materia di risoluzioni, si riespande in presenza di elementi di straordinarietà che mettono in dubbio l'imputabilità dell'inadempimento.
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