Giurisprudenza e Prassi

ANNOTAZIONE ANAC PER RISOLUZIONE CONTRATTUALE E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE ALLEGGERITO (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza 2024

In sede di annotazione nel Casellario Informatico ex art. 213, comma 10, D.Lgs. 50/2016, l'Autorità è tenuta esclusivamente a verificare la non manifesta infondatezza della segnalazione e l'utilità della notizia, restando preclusa ogni valutazione di merito sull'inadempimento contrattuale. L'obbligo motivazionale dell'Autorità sull'utilità informativa è attenuato qualora la segnalazione riguardi una risoluzione contrattuale, trattandosi di un'ipotesi tipica di grave illecito professionale già valutata a monte dal legislatore.

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