ANNOTAZIONE ANAC ILLEGITTIMA SENZA ISTRUTTORIA SULLA RESPONSABILITÀ DELLA MANDANTE (213.10)
In tema di annotazioni nel Casellario informatico ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, l’ANAC ha l’obbligo di valutare l’utilità della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario; tale valutazione impone all'Autorità di verificare, specialmente nel caso di RTI verticale, se il componente mandante sia effettivamente coinvolto nell'inadempimento che ha condotto alla risoluzione unilaterale del contratto. È illegittima l'annotazione basata esclusivamente sulle affermazioni della stazione appaltante qualora queste non siano supportate da un'adeguata istruttoria che tenga conto della reale articolazione temporale delle fasi lavorative e delle responsabilità specifiche delle singole imprese costituenti il raggruppamento.
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