Giurisprudenza e Prassi

ANNOTAZIONE ANAC ILLEGITTIMA SENZA ISTRUTTORIA SULLA RESPONSABILITÀ DELLA MANDANTE (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

In tema di annotazioni nel Casellario informatico ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, l’ANAC ha l’obbligo di valutare l’utilità della notizia rispetto alle finalità di tenuta del Casellario; tale valutazione impone all'Autorità di verificare, specialmente nel caso di RTI verticale, se il componente mandante sia effettivamente coinvolto nell'inadempimento che ha condotto alla risoluzione unilaterale del contratto. È illegittima l'annotazione basata esclusivamente sulle affermazioni della stazione appaltante qualora queste non siano supportate da un'adeguata istruttoria che tenga conto della reale articolazione temporale delle fasi lavorative e delle responsabilità specifiche delle singole imprese costituenti il raggruppamento.

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