Giurisprudenza e Prassi

IL TERMINE PER L'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO ANAC HA NATURA PERENTORIA (213.10)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2025

Il termine di 180 giorni previsto dal Regolamento ANAC per la gestione del Casellario informatico per la conclusione del procedimento deve essere interpretato come perentorio. Tale perentorietà risponde all'esigenza di tutela dell'interesse pubblico alla tempestività dell'aggiornamento dei dati e garantisce la certezza delle posizioni giuridiche degli operatori economici. Inoltre, l'Autorità ha l'onere di valutare la non manifesta infondatezza della notizia segnalata dalla stazione appaltante, dovendo svolgere un'istruttoria adeguata che non ignori le specifiche difese tecniche prodotte dall'operatore economico nel corso del procedimento.

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ANAC: L'autorità amministrativa indipendente cui sono attribuite la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. (Riferimento: Art. 222)