Giurisprudenza e Prassi

CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE PER CANCELLAZIONE DELL'ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO ANAC (34.5)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

Qualora l'Autorità Nazionale Anticorruzione provveda, nelle more del giudizio di impugnazione, alla cancellazione dal Casellario informatico dell'annotazione contestata, si configura un'ipotesi di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., in quanto viene meno l'oggetto della controversia e l'interesse del ricorrente ad una pronuncia giurisdizionale.

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