Giurisprudenza e Prassi

IMPROCEDIBILITÀ DEL GIUDIZIO PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE DELLA PARTE RICORRENTE

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Sentenza 2025

In presenza di una dichiarazione formale di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, depositata dalla parte ricorrente prima dell'udienza di trattazione del merito, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 104/2010, restando precluso ogni esame sulla legittimità degli atti di gara impugnati.

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