Giurisprudenza e Prassi

DICHIARAZIONE DI SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE A SEGUITO DELLA REVOCA INTEGRALE DELLA GARA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA Sentenza 2025

La dichiarazione della parte ricorrente relativa al sopravvenuto difetto di interesse al gravame, determinata dalla revoca dell'intera procedura di gara da parte della Stazione Appaltante, comporta la pronuncia di improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in quanto il giudice non può prescindere dalla volontà manifestata dalla parte di non coltivare ulteriormente la posizione giuridica soggettiva azionata.

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