Giurisprudenza e Prassi
PRECLUSIONE DEL RINVIO E CANCELLAZIONE CAUSA SU ISTANZA DI PARTE (73.1BIS)
TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO Decreto
2025
Nel rito degli appalti, così come nel rito amministrativo generale, non è consentito disporre la cancellazione della causa dal ruolo su istanza di parte al fine di attendere la proposizione di motivi aggiunti o per altre esigenze di coordinamento difensivo, stante il divieto espresso sancito dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., che qualifica il rinvio come misura eccezionale sottratta alla disponibilità dei ricorrenti.
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