LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI SPECIFICHE TECNICHE NON COSTITUENTI L'OGGETTO PREVALENTE DELL'APPALTO PUÒ ESSERE DEMANDATA ALLA FASE DI ESECUZIONE (57)
Nelle procedure di gara disciplinate dal D.Lgs. 36/2023, l’incompletezza della relazione CAM riguardante prodotti accessori non giustifica l’esclusione dell’operatore economico, potendo la stazione appaltante demandare la verifica di conformità alla fase esecutiva del rapporto. Il principio del risultato impone una lettura sostanziale della lex specialis, privilegiando l’affidamento al miglior contraente rispetto a carenze formali sanabili in fase di esecuzione.
"[...] secondo orientamento più recente maturato in vigenza del d.lgs. n. 36/2023, in ordine ai criteri ambientali minimi laddove una determinata specifica tecnica assurga a criterio premiante la sua verifica diventa logicamente necessaria già durante la procedura di gara, proprio ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo, sebbene la sua assenza non possa determinare l'esclusione del concorrente, ma solo il mancato riconoscimento del premio; al contrario, laddove una determinata specifica tecnica sia imposta quale elemento essenziale dell'offerta, la proposta formulata deve contenere, a pena di esclusione, un impegno in tal senso, ma la verifica del rispetto di tale impegno non appartiene ontologicamente alla procedura di gara, potendo essere demandata ad un momento successivo all'aggiudicazione e, cioè, anche alla fase di esecuzione del contratto (così Consiglio di Stato sez. V, 11/03/2025, n. 1990; cfr. T.A.R. Palermo Sicilia sez. V, 29/10/2025, n. 2382).
Ritiene il Collegio di aderire a tale suesposto orientamento potendo dunque la verifica di conformità in tema di CAM essere effettuata anche in sede esecutiva [...]"
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