Giurisprudenza e Prassi

CRITERI AMBIENTALI: PER INDIVIDUARE I CAM APPLICABILI SI DEVONO GUARDARE LA NATURA E LE FINALITA' DELLA PRESTAZIONE (57.5)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

Aveva dedotto la ricorrente che: la legge di gara sarebbe stata illegittima per mancato recepimento dei CAM; il codice CPV della gara è 90611000 e il D.M. 23.6.2022, per il servizio di pulizia e spazzamento strade, individua dei CAM che non sarebbero stati richiamati dalla legge di gara; ne conseguiva la violazione dell’art. 57 del d.lgs. n. 36/2023; la legge di gara non si sarebbe neppure posta il problema di una gestione sostenibile dei rifiuti raccolti.

Il motivo è infondato.

La ragione di infondatezza consiste nell’inapplicabilità al servizio oggetto di affidamento (“Servizio di ripristino stradale post incidente”) dei CAM allegati al d.m. 23 giugno 2022 poiché riguardanti il “servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi urbani”, quindi aventi ad oggetto attività di igiene urbana ordinarie e continuative, volte al mantenimento dell’igiene e del decoro, alla prevenzione della produzione di rifiuti e alla promozione della raccolta differenziata da parte della cittadinanza, anche attraverso attività di sensibilizzazione dell’utenza (per come si evince dagli obiettivi ambientali dell’art. 2, comma 3, del detto d.m.).

In senso contrario non è sufficiente invocare, come fa l’appellante, il Codice CPV prescelto dalla stazione appaltante (nel caso di specie 90610000 nel bando e “90611000-3 – Servizi di pulizia stradale” nel disciplinare) poiché è da ritenere che lo stesso non descriva compiutamente l’oggetto della gara: la raccolta dei veicoli incidentati, che costituisce una possibile prestazione del servizio oggetto di affidamento, dà luogo ad un’attività di smaltimento di rifiuti a carattere occasionale, non ordinaria e continuativa come quella presa in considerazione dai CAM invocati dalla ricorrente; per di più, il servizio di ripristino post incidente oggetto di gara comporta che la pulizia delle strade abbia la specifica finalità di ripristino della sicurezza della viabilità e del traffico nella zona in cui si è verificato l’incidente, diversa evidentemente dalle finalità proprie del servizio di igiene urbana.

In definitiva, l’uso della nomenclatura CPV non è sufficiente ad imporre l’applicabilità dei CAM, rilevando piuttosto la natura e le finalità delle prestazioni da affidare in concreto.

I CAM allegati al d.m. 23 giugno 2022 non sono quindi pertinenti e la loro integrale applicazione al servizio de quo si porrebbe in contrasto col principio di proporzionalità, correttamente richiamato in sentenza, oltre a risultare in gran parte oggettivamente incompatibile con le modalità di svolgimento del servizio stesso. A tale ultimo proposito va condiviso il rilievo del T.a.r., rispetto alla selezione dei CAM astrattamente compatibili effettuata dalla ricorrente, secondo cui “non si tratta allora più di applicare i CAM invocati, nella loro interezza non applicabili, ma di selezionare elementi di compatibilità ambientale della gestione del servizio (selezione che la stazione appaltante ha autonomamente posto in essere), sostituendosi impropriamente ai margini di discrezionalità dell’amministrazione”.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)