SOCCORSO ISTRUTTORIO: AMMISSIBILE NELLE PROCEDURE DI CONCESSIONE DI PUBBLICI FINANZIAMENTI MA SOLO PER INTEGRARE LA DOMANDA GIA' PRESENTATA
Per questo collegio, è rilevabile, nella lex specialis, un difetto di chiarezza che avrebbe dovuto indurre l’Amministrazione ad esperire il soccorso istruttorio, istituto si ritiene applicabile in tutte le procedure concorsuali in quanto avente carattere generale, salvo il rispetto del principio di parità di trattamento (T.AR. Campania Napoli VII, 15 aprile 2024 n. 2468; T.A.R Lazio-Roma III, 28 ottobre 2024 n. 18787) ed è ammissibile anche nelle procedure di concessione di finanziamenti pubblici, per l'integrazione o il completamento della domanda presentata (T.A.R. Campania Napoli III, 3 gennaio 2023 n. 74). Il principio vale a maggior ragione nel caso di specie, ove la legge della procedura presentava margini di ambiguità e l’impresa ricorrente era effettivamente in possesso dei requisiti per accedere al beneficio. A ciò si aggiunga che la ricorrente, senza smentita sul punto, afferma che nella procedura non esistevano meccanismi di blocco nell’inoltro delle domande carenti di alcuno degli elementi necessari, per evidenziare al partecipante le correzioni da apportare.
Nella fattispecie, in ultima analisi, risulta violato il dovere di clare loqui da parte dell’Amministrazione, costituente espressione del dovere di comportarsi secondo buona fede nei rapporti con il privato (art. 1, comma 2bis, l. 7 agosto 1990, n. 241). Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto, con assorbimento delle ulteriori censure e annullamento dei provvedimenti impugnati ad esclusione delle Linee Guida per la redazione di un bando tipo per agevolazioni alle imprese, approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 467 del 2.5.2018 e dell’Allegato 1 del Decreto Dirigenziale n. 9730 del 4.6.2021.
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