Giurisprudenza e Prassi

L'OBBLIGO DI BUONA FEDE DELLA PA PREVALE SULL'ERRORE MATERIALE DEL CANDIDATO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2024

È illegittima l'esclusione da una procedura concorsuale basata su un errore materiale della domanda qualora tale errore sia dipeso dal ritardato o mancato riscontro dell'amministrazione a quesiti tecnici formulati dal candidato entro i termini prescritti per la rettifica, violando così il dovere di buona fede oggettiva che impone alla PA di non indurre il privato in errore o di non ostacolarne la correzione.

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