Giurisprudenza e Prassi

RESPONSABILITÀ BONIFICA: IL PROPRIETARIO INCOLPEVOLE È TENUTO SOLO ALLE MISURE DI PREVENZIONE (245.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO, SEZIONE STACCATA DI LATINA Sentenza 2024

L'ordinanza ex art. 244 del D.Lgs. 152/2006 può essere legittimamente emanata solo nei confronti del soggetto al quale la contaminazione sia addebitabile a titolo di dolo o colpa, non potendo l'Amministrazione imporre al proprietario di un'area inquinata incolpevole l'obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e di bonifica, i cui effetti restano limitati alle misure di prevenzione e agli oneri reali sul sito.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)