Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMO L’ORDINE DI BONIFICA SENZA ISTRUTTORIA SUL NESSO CAUSALE DEL DEGRADO SOPRAVVENUTO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza 2026

L’ordinanza di bonifica che impone nuovi e ulteriori interventi rispetto al progetto originario, resi necessari dal degrado del sito maturato nel tempo,  illegittima se non preceduta da un’adeguata istruttoria volta ad accertare il nesso di causalit tra la condotta del responsabile originario e la situazione attuale, secondo il principio civilistico del ‘pi probabile che non’ e in ossequio al canone europeo ‘chi inquina paga’.

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