Giurisprudenza e Prassi
ILLEGITTIMO L'ORDINE DI BONIFICA AL PROPRIETARIO INCOLPEVOLE SENZA ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ SOGGETTIVA (192.3)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Sentenza
2026
Ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 152/2006, il proprietario o il titolare di un diritto di godimento risponde della bonifica e della rimozione dei rifiuti solo se gli è imputabile una condotta almeno colposa, dovendosi escludere una responsabilità oggettiva derivante dalla sola titolarità dei diritti sull'area o dalla qualifica di committente dei lavori. Il proprietario incolpevole è tenuto esclusivamente ad adottare le misure di prevenzione, mentre gli interventi di riparazione del danno gravano esclusivamente sul responsabile della contaminazione.
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