Giurisprudenza e Prassi

NON OPERA LA COOPTAZIONE PER INTERVENTI SU BENI CULTURALI (132.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - CATANIA Sentenza 2024

In tema di appalti di lavori su beni culturali, la necessaria qualificazione specialistica del soggetto esecutore prevale sulla natura eccezionale e derogatoria dell'istituto della cooptazione. Pertanto, è illegittima l'indicazione come impresa cooptata di un operatore privo di specifica attestazione SOA per la categoria specialistica richiesta, in quanto l'art. 132 del D.Lgs. 36/2023 impone una tutela rafforzata del patrimonio artistico che impedisce l'esecuzione di lavorazioni a soggetti non formalmente qualificati.

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