Giurisprudenza e Prassi
ILLEGITTIMO IL MINOR PREZZO PER I SERVIZI DI CUSTODIA E CURA DEGLI ANIMALI RANDAGI (108.3)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO Ordinanza
2026
È illegittima la lex specialis che preveda il criterio del minor prezzo per l'affidamento di servizi di custodia e cura di animali randagi, poiché tali attività coinvolgono la gestione di esseri senzienti e non sono riconducibili alla categoria delle prestazioni standardizzate; la stazione appaltante ha l'obbligo di definire criteri qualitativi di valutazione e la relativa ponderazione dei punteggi tecnici.
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