BASE D'ASTA: VA DETERMINATA FACENDO RIFERIMENTO A CRITERI VERIFICABILI (14)
Ai fini di una corretta determinazione dell'importo da porre a base di gara e della stima dei costi della manodopera, la Stazione appaltante è tenuta a quantificare tutti i costi sopportati dall'Appaltatore per eseguire le prestazioni dedotte nell'appalto a perfetta regola d'arte, ovvero senza incorrere nel rischio di applicazioni di penali per ritardi o inadempimenti.
La base d'asta non corrisponde necessariamente al prezzo di mercato e, tuttavia, è necessario che la sua determinazione sia effettuata dalla stazione appaltante facendo riferimento a criteri verificabili e acquisendo attendibili elementi di conoscenza, al fine di scongiurare il rischio di una base d'asta arbitraria perché manifestamente sproporzionata, con conseguente alterazione della concorrenza (Cons. Stato, sez. III, 28 settembre 2020, n. 5634; 24 settembre 2019, n. 6355; 10 maggio 2017, n. 2168; sez. V, 28 agosto 2017, n. 4081) (cfr. Delibera n. 116 del 5 marzo 2024)
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