Giurisprudenza e Prassi

BANDO DI GARA E PROCEDURA SELETTIVA: LA DISCREZIONALITA' L'ENTE E' SINDACABILE SE LE SCELTE APPAIONO ARBITRARIE O SPROPORZIONATE (70)

TAR TOSCANA FI SENTENZA 2025

Occorre ricordare che la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nella determinazione del contenuto dei bandi di gara e delle relative prescrizioni selettive tanto che la stessa “può ricercare sul mercato prodotti particolarmente funzionali ed efficaci rispetto agli interessi di cui essa è attributaria, ‘ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare. Le scelte così operate, ampiamente discrezionali, impingono nel merito dell’azione amministrativa e si sottraggono, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie o sproporzionate, specie avuto riguardo alla specificità dell’oggetto e all’esigenza di non restringere la platea dei potenziali concorrenti e di non precostituire situazioni di privilegi” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 6006/2018)” (così Consiglio di Stato, sez. III, 31.03.2020, n. 2186).

Si osserva in proposito che il sistema di acquisizione dei farmaci per RdA ha natura dinamica, attesa l’eterogeneità e la continua variazione dei medicinali il cui approvvigionamento è assoggettato a tale procedura e che trattasi di un sistema utilizzato principalmente per l’acquisizione di farmaci di nuova immissione o comunque non ancora aggiudicati o non in listino. Si tratta quindi di un meccanismo che non garantisce la programmazione, in anticipo, degli acquisti del medicinale poiché l’approvvigionamento dipende dalla specifica prescrizione medica, che deve esplicitare l’esigenza terapeutica a supporto della richiesta e dei motivi del mancato utilizzo di un farmaco già aggiudicato. Alla prescrizione medica corrisponde una richiesta di acquisto nominale (RdA), che deve essere validata dalla Regione Toscana.

La procedura in questione è dunque predisposta per le richieste di approvvigionamento che nascono come nuove esigenze aziendali e che non sono coperte dagli strumenti di programmazione dell'Ente appaltante; di contro, la procedura non è funzionale quando trattasi di farmaci già aggiudicati o già presenti in SDA, per i quali l’azienda è sicuramente in grado di pianificare, in anticipo, il proprio fabbisogno e di creare delle scorte.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)