REGOLE DEL BANDO E DEL DISCIPLINARE - VINCOLANO RIGIDAMENTENTE LA STAZIONE APPALTANTE (71)
Come in più occasioni precisato dalla giurisprudenza le regole contenute nel bando e nel disciplinare di gara vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione procedente, la quale è obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità per preservare i principi di affidamento e di parità di trattamento tra i concorrenti che sarebbero pregiudicati ove si consentisse di modificare le regole (o anche disapplicarle) a seconda delle varie condizioni dei partecipanti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 7 giugno 2021, n. 4295); per questa ragione si afferma anche che il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2021, n. 5203; VI, 23 giugno 2021, n. 4817; IV, 14 giugno 2021, n. 4561; definisce intangibili le prescrizioni di un bando Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2022, n. 2003).
Nel caso di specie non v’è alcun elemento letterale che porti a dire i due requisiti – possesso di attestazione SOA per le categorie di lavorazioni oggetto del bando e pregressa esecuzione di un contratto avente ad oggetto la fornitura di gruppi di consegna aziendale a tessera elettronica –requisiti di partecipazione alternativi, di modo che il possesso dell’uno esonerasse l’operatore economico dalla prova dell’altro.
D’altronde, i predetti requisiti si riferivano ad attività differenti: il possesso dell’attestazione SOA, infatti, era reputato elemento idoneo a dar prova del requisito di capacità economico – finanziaria e di capacità tecnico professionale relativamente all’esecuzione dei lavori, nei quali, con scelta ragionevole, la stazione appaltante ricomprendeva anche la posa in opera dei materiali forniti.
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