DECORRENZA DEL TERMINE RISARCITORIO DALLA PERCEZIONE DELLA PORTATA LESIVA DEGLI AFFIDAMENTI
In tema di azione risarcitoria autonoma ex art. 30 c.p.a., il termine di centoventi giorni decorre dalla conoscenza del provvedimento o del fatto lesivo, la quale si perfeziona quando il soggetto interessato percepisce l'esistenza dell'atto e la sua idoneità a ledere la propria posizione giuridica. Tale termine non può essere differito sine die in attesa di una conoscenza integrale della motivazione o dell'esito di un accesso agli atti, qualora l'interessato disponesse già di elementi sufficienti per individuare l'illegittimità lamentata, quale l'omessa indizione di una procedura di gara.
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