AMMISSIBILITÀ DELL'AZIONE RISARCITORIA AUTONOMA DOPO PRONUNCIA DI RITO IN APPELLO
In tema di appalti pubblici, la pronuncia del giudice di appello che dichiari inammissibile la domanda risarcitoria perché proposta per la prima volta nel secondo grado di giudizio non ha efficacia preclusiva né natura di giudicato sostanziale, consentendo la riproposizione dell'azione in via autonoma entro i termini decadenziali. Ai fini del riconoscimento del danno da mancata aggiudicazione, occorre tuttavia superare con esito favorevole la prova di resistenza, dimostrando che, a seguito di una virtuale ricostruzione della graduatoria, l'operatore economico sarebbe risultato primo classificato.
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