Giurisprudenza e Prassi

TERMINE DI CENTOTTANTA GIORNI PER L'AZIONE DI NULLITÀ DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA Sentenza 2025

Il termine di 180 giorni stabilito dall'art. 31, comma 4, c.p.a. per la proposizione dell'azione di nullità ha natura decadenziale e si applica a tutte le forme di nullità dell'atto amministrativo, salvo i casi di violazione o elusione del giudicato. Il rilievo d'ufficio della nullità da parte del giudice non consente alla parte ricorrente di aggirare il termine di decadenza in cui sia incorsa.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)