NON SUSSISTE IN CAPO ALL'ENTE UN OBBLIGO DI PROVVEDERE SU UN’ISTANZA DI RIESAME, NEANCHE IN CASO DI ASSERITA PERDITA DEI REQUISITI DI ESECUZIONE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO (122)
In materia di contratti pubblici, l’istanza del privato volta a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela o di risoluzione contrattuale per perdita di requisiti in capo all'aggiudicatario è giuridicamente inidonea a produrre un obbligo di procedere e di provvedere, con conseguente inammissibilità dell'azione avverso il silenzio-inadempimento.
"Gli argomenti richiamati dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato a sostegno dell’assunto secondo cui non sussiste uno specifico obbligo di provvedere sull’istanza di riesame del privato, e quindi non sussiste nemmeno la possibilità di impiegare l’istituto del silenzio-inadempimento e lo strumento processuale dell’azione avverso l’inerzia dell’amministrazione (articoli 31 e 117 del codice del processo amministrativo) per costringere l’amministrazione ad avviare il procedimento e a provvedere sull’istanza del privato, possono essere riassunti come di seguito:
- la natura ufficiosa del potere di riesame o di autotutela e l’ampia discrezionalità riconosciuta per il suo esercizio (in particolare quanto all’an) esclude la configurabilità di un obbligo a carico dell’amministrazione (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 12 giugno 2025, n. 5088);
- di ciò si trova conferma anche nella disciplina in tema di autotutela, secondo cui «[i]l provvedimento amministrativo illegittimo [..] può essere annullato d’ufficio» (articoli 21-nonies della legge n. 241 del 1990), delineando una mera possibilità senza alcun contenuto di doverosità;
- infine, la regola si giustifica anche alla luce del principio di certezza delle situazioni giuridiche costituite dal provvedimento amministrativo e dalla esigenza di garantire l’applicazione dei termini decadenziali previsti per impugnare il provvedimento, applicazione che non dovrebbe essere pregiudicata dalla «automatica rimessione in termini prospetticamente rinveniente dalla postulata doverosità delle misure di riesame» (Consiglio di Stato, sez. V, 24 settembre 2019, n. 6420);
- da tali considerazioni ne deriva come conseguenza che l’istanza del privato è giuridicamente inidonea a produrre l’effetto costitutivo di un dovere di procedere e di provvedere e non può trasformare il procedimento officioso in un procedimento ad iniziativa di parte.
Nel caso di specie, inoltre, non si rinvengono ipotesi di autotutela doverosa, mancando – in materia di riesame o autotutela su contratti pubblici - una norma espressa che imponga all’amministrazione di procedere e di provvedere sulle istanze del privato che sollecitino l’esercizio dei relativi poteri amministrativi (essendo del tutto dominante in giurisprudenza l’orientamento che ricollega l’autotutela doverosa esclusivamente a ipotesi normative speciali: per tutte v. Consiglio di Stato, sez. VI, 31 dicembre 2019, n. 8920)."
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