LEGITTIMO IL RITIRO DELLA GARA SENZA MOTIVAZIONE RAFFORZATA PRIMA DELL'AGGIUDICAZIONE
In tema di procedure di evidenza pubblica, l'annullamento d'ufficio degli atti di gara prima dell'aggiudicazione definitiva non è soggetto all'obbligo di motivazione rafforzata circa la prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato, né alla previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990, in quanto non è configurabile un affidamento tutelabile in capo al concorrente. Il mero sospetto di una turbativa d'asta o di condotte collusive tra i partecipanti, pur non ancora accertate in sede penale, costituisce ragione sufficiente e prevalente per disporre il ritiro della gara a tutela della par condicio e della trasparenza.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

