L’ANNULLAMENTO OLTRE IL TERMINE È ILLEGITTIMO SE LA PA POTEVA RILEVARE IL MENDACIO
In tema di annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies L. n. 241/1990, la deroga al termine massimo per l'esercizio dell'autotutela legata alla falsa rappresentazione dei fatti opera esclusivamente laddove l'Amministrazione dimostri di non essere stata in grado di rilevare l'errore o il mendacio dell'istante durante la fase istruttoria originaria; pertanto, la negligenza della stazione appaltante o dell'ente procedente che ometta di acquisire atti di assenso necessari non consente di differire sine die il termine iniziale per il ritiro del provvedimento favorevole.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

