Giurisprudenza e Prassi
L'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA GARA DETERMINA L'IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER CARENZA DI INTERESSE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sentenza
2024
Ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104/2010, il ricorso principale e quello incidentale devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse qualora la stazione appaltante, nelle more del giudizio, annulli in autotutela l'intera procedura di gara per riscontrata inadeguatezza tecnica di tutte le offerte, venendo meno l'utilità di una pronuncia di merito sull'aggiudicazione originaria.
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