IL RITIRO DEGLI INCENTIVI PRECEDENTEMENTE ACCORDATI COSTITUISCE ANNULLAMENTO D'UFFICIO SOGGETTO AL TERMINE DI DICIOTTO MESI
In materia di incentivi per l'efficienza energetica, qualora l'amministrazione, a seguito di un controllo sostanziale già concluso con esito positivo, proceda al ritiro del beneficio basandosi esclusivamente su una diversa valutazione della documentazione originaria, tale atto va qualificato come annullamento d'ufficio ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990. Ne consegue che l'esercizio del potere di autotutela è soggetto al limite temporale di diciotto mesi, la cui inosservanza determina l'illegittimità del provvedimento per tardività e violazione del principio di certezza dei rapporti giuridici.
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