IL GSE DEVE RISPETTARE IL TERMINE DI AUTOTUTELA PER ANNULLARE GLI INCENTIVI (21-NONIES.1)
Qualora la Pubblica Amministrazione rimuova un provvedimento favorevole sulla base di una rivalutazione ex post della documentazione originariamente ritenuta idonea, senza che sia emersa la falsità delle dichiarazioni del privato, l'atto costituisce esercizio del potere di autotutela e non di decadenza. Tale potere deve essere esercitato entro il termine perentorio di diciotto mesi previsto dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, al fine di salvaguardare il legittimo affidamento del privato sul 'bene della vita' acquisito all'esito del procedimento iniziale.
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