Giurisprudenza e Prassi
CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE E SOCCOMBENZA VIRTUALE PER REVOCA DELL'ESCLUSIONE IN AUTOTUTELA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CALABRIA Sentenza
2026
In caso di revoca in autotutela del provvedimento di esclusione e riammissione del concorrente alla gara dopo la notifica del ricorso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere; le spese di lite gravano sull'amministrazione resistente in virtù del principio della soccombenza virtuale, essendo l'autotutela stimolata dall'iniziativa giudiziaria del ricorrente.
Argomenti:
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

