AUTOTUTELA E DECADENZA: LIMITI TEMPORALI E TUTELA DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.
L'elemento che consente di distinguere tra decadenza e autotutela, riconducendo la fattispecie concreta all'una o all'altra, è dunque l'affidamento del privato, che non c'è - o comunque non è tutelabile - nella prima (perché questi non vanta alcun affidamento "legittimo", laddove abbia presentato documenti o dichiarazioni false, e perché la violazione delle prescrizioni e la sopravvenuta carenza dei requisiti sono successivi alla concessione del beneficio), mentre può esserci nella seconda> (Cons. Stato, sez. II, 6 settembre 2024, n. 7461).» E ancora: «Il caso in esame ricade in tale fattispecie, in quanto, come dedotto dalla parte, il [Omissis], dal semplice esame dell’istanza di ammissione ai benefici, era in grado di rendersi conto che la parte [...] non aveva poi presentato una dichiarazione di fine lavori [...]. L’ammissione al beneficio pare, quindi, frutto non di una svista, ma del consapevole e positivo esame della fattispecie.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

