ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR (POI RIFORMATA IN APPELLO): NON SI TRATTA DI POTERE DI AUTOTUTELA (21-NONIES)
L'annullamento di un provvedimento adottato in esecuzione di una sentenza di primo grado, a seguito della riforma della stessa in appello, configura un'ipotesi di automatica caducazione e non di esercizio del potere di autotutela.
"L’annullamento del provvedimento [...] recte la sua automatica caducazione, scaturisce non dalla volontà della p.a. (sebbene qualificata in termini di “annullamento”), bensì direttamente dalla sentenza del Consiglio di Stato [...], che ha riformato quella di prime cure [...] e, per l’effetto, secondo il meccanismo dell’effetto espansivo esterno ex art.336, co.2 cpc (pacificamente applicabile anche al processo amministrativo in forza dell’art.39 cpa) la determinazione [...] adottata dalla p.a. all’esclusivo scopo di dare esecuzione alla sentenza del Tar".
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