LEGITTIMITÀ DELL'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PER ERRORE MATERIALE DI CALCOLO NELLE SOVVENZIONI PUBBLICHE (21.9)
L'annullamento d'ufficio finalizzato alla correzione di un mero errore materiale di calcolo nella quantificazione di sovvenzioni pubbliche configura un'attività vincolata per la Pubblica Amministrazione. In tale contesto, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non inficia la validità dell'atto ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, L. n. 241/1990, in quanto la partecipazione del privato non avrebbe potuto determinare un contenuto diverso. L'affidamento del beneficiario non è tutelabile qualora la prestazione non sia stabile e la rettifica intervenga in tempi rapidi, essendo il recupero dell'indebito oggettivo un obbligo correlato alla tutela delle finalità di pubblico interesse e degli equilibri di bilancio.
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