Giurisprudenza e Prassi

ONERE DI DICHIARAZIONE DEI TITOLI E DIVIETO DI INTEGRAZIONE D'UFFICIO (5.1)

CONS. STATO Sentenza 2025

In materia di selezioni pubbliche e procedure comparative, l'indicazione dei titoli valutabili costituisce un elemento essenziale della domanda di partecipazione, la cui carenza non può essere sanata tramite soccorso istruttorio o integrazione d'ufficio da parte dell'amministrazione. Anche laddove i titoli siano già in possesso dell'ente (es. stato matricolare), il candidato è tenuto a fornirne l'esatta indicazione nella domanda, pena la non valutabilità, al fine di garantire il rispetto della parità di trattamento tra i concorrenti e la trasparenza della selezione.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)