Giurisprudenza e Prassi

AUTO-RESPONSABILITÀ DEL CONCORRENTE PER IL CARICAMENTO DI FILE VUOTI NELLA PIATTAFORMA TELEMATICA (58.5)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza 2025

Nelle procedure di gara telematiche, il rischio tecnico di inidoneo caricamento e trasmissione di dati su piattaforma informatica è ripartito secondo criteri di autoresponsabilità dell'utente, su cui grava l'onere di una pronta verifica della documentazione inviata. Ne consegue che l'esclusione del concorrente che abbia caricato un file privo di contenuto (0 KB) è legittima qualora non venga fornita la prova certa di un malfunzionamento del sistema imputabile al gestore, non potendo soccorrere l'istituto del soccorso istruttorio per sanare carenze essenziali dell'offerta tecnica.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)