AUTO-RESPONSABILITÀ DEL CONCORRENTE NELL'ERRATO CARICAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA (101.1)
Nelle procedure di gara svolte tramite piattaforme telematiche, ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione in virtù del principio di autoresponsabilità. Qualora un operatore carichi i file necessari in sezioni del portale informatico diverse da quelle prescritte, o in aree non destinate alla ricezione degli atti di gara, l'amministrazione non è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio, poiché tale operazione comporterebbe un'indebita ricerca esplorativa a carico della stazione appaltante e una violazione della parità di trattamento tra i concorrenti.
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