Giurisprudenza e Prassi
AMMISSIBILE L'AUTOPRODUZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE ANTINQUINAMENTO DURANTE IL BUNKERAGGIO (16.3)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Sentenza
2024
È legittimo il provvedimento con cui l'Autorità Marittima autorizza un armatore all'autoproduzione del servizio di prevenzione antinquinamento, in quanto tale attività rientra tra i servizi portuali liberalizzati che il vettore marittimo può espletare con personale e mezzi propri, purché distinti dalle attività di bonifica e disinquinamento riservate al concessionario del servizio pubblico.
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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)

