Giurisprudenza e Prassi
INAMMISSIBILE IL RICORSO CONTRO ATTO PLURIMOTIVATO SE UNA RAGIONE OSTATIVA NON È CENSURATA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza
2024
In sede di impugnazione giurisdizionale di determinazioni amministrative negative fondate su una pluralità di ragioni autonome, è necessario che ogni singola motivazione sia contestata. Qualora anche una sola di esse resista al vaglio giudiziale o non venga censurata, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, in quanto l'eventuale annullamento delle altre ragioni non produrrebbe alcuna utilità concreta per il ricorrente, rimanendo il provvedimento comunque sorretto dalla motivazione non impugnata.
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui
DETERMINAZIONI: Le decisioni del Collegio Consultivo Tecnico che, con il consenso delle parti, possono assumere valore di lodo contrattuale, ovvero di una decisione arbitrale. (Riferimento: Art. 215, comma 2)

