RIMOZIONE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO – LAVORI RIENTRANTI IN OG12
Oggetto PREC 14/2021/L-Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata da Fibro Service S.r.l. – Intervento di messa in sicurezza e bonifica area ex stabilimento Vinal – lotto funzionale per la rimozione coperture in cemento amianto – Importo a base di gara: euro 886.700,00 – S.A.: Comune di Santa Giuletta
In merito alla natura (lavori o servizi) delle attività di rimozione delle coperture in cemento amianto l’Autorità, seppur non direttamente richiesta sul punto, ha più volte condiviso la scelta delle Stazioni appaltanti di inquadrare la procedura come appalto di lavori e la richiesta di qualificazione nella categoria OG12, accompagnata dal possesso dell’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per la categoria 10A (cfr. Delibera n. 865 del 2 ottobre 2018; delibera n. 498 del 10 maggio 2017; Parere n.152 del 25/09/2013); anche l’art. 256 del d.lgs. 81/2008 qualifica espressamente la demolizione o rimozione dell'amianto come attività afferenti ai lavori e stabilisce che il piano di lavoro deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell’ambiente esterno. Anche la realizzazione di una nuova copertura risulta riconducibile all’area dei lavori; la natura provvisionale o meno dell’opera non esclude, peraltro, che la relativa esecuzione vada affidata ad imprese in possesso della pertinente e necessaria qualificazione, soprattutto in un caso – come nel caso di specie - ove la realizzazione dell’opera, per stessa ammissione dell’Amministrazione, incide, economicamente, in misura rilevante (35% sul totale dell’appalto); ritenuto, pertanto, che, nella fattispecie in esame, l’oggetto prevalente dell’appalto risulta costituito da “lavori”, ai quali vanno ricondotte non solo la demolizione delle strutture in acciaio e legno ma anche le attività di rimozione delle coperture in cemento amianto e la realizzazione della nuova copertura, restando confinata all’area dei servizi la sola movimentazione, trasporto a recupero/smaltimento offsite dei rifiuti prodotti; spetta alla Stazione appaltante stabilire, sulla base del computo metrico estimativo, la categoria prevalente e le eventuali categorie scorporabili, ivi comprese quelle a qualificazione obbligatoria e le cd. S.I.O.S.
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