Giurisprudenza e Prassi

RISOLUZIONE PER GRAVE INADEMPIMENTO, RISERVE DELL'APPALTATORE E INAPPLICABILITÀ DELLE PENALI PER RITARDO

CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO SENTENZA 2026

"Sul punto deve confermarsi la correttezza della statuizione impugnata, laddove si consideri che il giudice a quo – richiamando il condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui la penale pattuita per il ritardo presuppone l’intervenuta ultimazione dell’opera e la sussistenza del contratto (che definisce tempi di realizzazione e termine di ultimazione rispetto al quale computare la penale stessa) - ha correttamente ritenuto che, in fattispecie, essendo intervenuta la risoluzione del contratto, la penale non potesse essere applicata.

[...] quando l’inadempimento assume carattere definitivo, viene meno la funzione accessoria della clausola e la stessa diventa inefficace (così nella motivazione della sentenza citata: ”si consideri che questa Corte ha costantemente ribadito che la clausola penale, che costituisce una pattuizione accessoria diretta a rafforzare il vincolo contrattuale mediante una concordata e preventiva liquidazione del danno, può essere stipulata per il caso di inadempimento definitivo ovvero per il solo ritardo nell’adempimento: in questa seconda ipotesi, per espressa previsione di legge, la clausola concorre con l’adempimento dell’obbligazione cui è collegata, nel senso che continua a gravare sul debitore finchè egli continui a essere obbligato ad adempiere mentre, se e quando l’inadempimento diviene definitivo, cessa evidentemente questa funzione (cfr. Cass. II, n. 22050/2019)”. In conclusione, trattandosi, nel caso di specie di clausola stipulata per il semplice ritardo, la relativa domanda è stata correttamente rigettata."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)