INVALIDITÀ DEI CHIARIMENTI CHE MODIFICANO IN SENSO RESTRITTIVO LE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE (44.3)
In tema di appalto integrato, la facoltà per il concorrente privo dei requisiti di progettazione di indicare un professionista qualificato, in alternativa alla costituzione di un raggruppamento temporaneo, non può essere preclusa da chiarimenti postumi della stazione appaltante. Tali atti interpretativi non hanno natura vincolante né integrativa se contrastano con la chiara formulazione del bando e del disciplinare, che costituiscono le uniche fonti della procedura di gara in forza del principio di tassatività delle clausole di esclusione e di massima partecipazione.
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