RAGIONI DI ESTREMA URGENZA - AFFIDAMENTO DIRETTO - ECCEZIONALITÀ (63)
'art. 63 del d. lgs. n. 50/2016 autorizza, in presenza di "ragioni di estrema urgenza", il ricorso a "procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", a condizione che: a) l'urgenza derivi da "eventi imprevedibili" e "in alcun caso imputabili" alla amministrazione aggiudicatrice, che rendano impossibile il rispetto del termini "per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione"; b) della relativa giustificazione sia dato conto "con adeguata motivazione"; c) l'affidamento sia disposto "nella misura strettamente necessaria". L'opzione riveste, all'evidenza, carattere di eccezionalità rispetto all'obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, sicché, la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nell'individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente. Nel caso di specie, è corretta la scelta operata dal Comune, in quanto dalla disamina della documentazione versata agli atti del giudizio - anche indipendentemente dalla sussistenza delle (concorrenti ed alternative) condizioni di cui all'art. 63, c. 2, lett. b n. 2 -ricorrono le condizioni per un affidamento urgente e temporaneo ad operatore disponibile sul piano delle postulate condizioni tecniche e dotato delle necessarie qualificazioni tecniche.
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