DEROGA ANTICIPAZIONE DEL PREZZO - NON AMMESSA (35.18)
Indicazioni in merito all’interpretazione dell’articolo 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici a seguito delle modifiche introdotte con la legislazione d’urgenza.
La stazione appaltante non può derogare alle previsioni dell'articolo 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici, prevedendo unilateralmente, nel bando di gara, la rateizzazione dell'anticipazione al di fuori dei casi previsti dall'articolo 159, comma 4-bis, del codice medesimo. Tuttavia, le parti potrebbero prevedere pattiziamente una diversa regolamentazione del rapporto contrattuale, in ragione delle specificità del caso concreto, convenendo, ad esempio, la rateizzazione dell'anticipazione nel corso delle diverse annualità di durata del contratto. Ciò consentirebbe, da un lato, alla stazione appaltante di ridurre l'impegno di spesa iniziale, e dall'altro, all'operatore economico, di contenere gli oneri relativi alla costituzione della garanzia fideiussoria e agli interessi legali dovuti sull'anticipazione.
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