CONTRATTI SOTTOSOGLIA - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO - SI APPLICA (35.18)
Oggetto: Segnalazione ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) avente ad oggetto l'Accordo Quadro per lavori di costruzione, ristrutturazione, estensione delle reti idriche e fognarie e relativi allacciamenti su tutto il territorio della (OMISSIS).
La portata generale dell'obbligo per le stazioni appaltanti di prevedere l'anticipazione del prezzo risponde alla ratio che sorregge il principio di anticipazione delle somme erogate dall' l'amministrazione al fine di dare impulso all'iniziativa imprenditoriale, assicurando la disponibilità delle stesse nella delicata fase di avvio dei lavori e di perseguire il pubblico interesse alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto. Non avrebbe quindi senso precludere tale facoltà di accesso all' anticipazione per affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie che spesso vedono protagoniste imprese di dimensioni medio piccole e maggiormente tutelate dal legislatore. L'art. 35 d.lgs. 50/2016 va considerato dunque una norma di carattere generale che detta disposizioni in ordine alle modalità di calcolo del valore dell'appalto e non una norma specifica relativa ai contratti sopra soglia in contrapposizione alla successiva di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016.
L'art. 207 D.L. 34/2020 fa espresso riferimento, al comma 1, alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, senza operare una distinzione in termini di importo. Si ritiene che tale circostanza, unitamente alla ratio sottesa al decreto legge emanato, finalizzato. ad offrire il massimo supporto alle imprese a fronte della presente grave crisi economica conseguente all'emergenza sanitaria, in un'ottica di rilancio dell'economia, sia idonea a confermare e rafforzare l'interpretazione offerta dall'Autorità con la Determinar 1050 del 14.11.2018, ossia la natura generale della previsione relativa all' anticipazione del prezzo.
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