L'ANONIMATO VIOLATO INFICIA LA SELEZIONE MA NON GARANTISCE IL RISARCIMENTO AUTOMATICO
La domanda risarcitoria proposta per la prima volta con memoria non notificata è inammissibile per tardività e genericità. L'accertamento dell'illegittimità formale della procedura selettiva, quale la violazione dell'anonimato degli elaborati o l'assenza di criteri preventivi, non esonera il ricorrente dall'onere di provare la lesione del bene della vita, ovvero la sussistenza di una chance di aggiudicazione apprezzabile, non essendo configurabile un risarcimento in assenza di una probabilità concreta di successo basata su un giudizio controfauttale.
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