Limiti della regola dell'anonimato nelle prove pratiche grafiche concorsuali
CONS. STATO Sentenza
2026
In tema di pubblici concorsi, la regola dell'anonimato di cui all'art. 14 del d.P.R. n. 487/1994, pur estensibile alle prove pratiche se consistenti in meri testi scritti, non trova applicazione laddove la prova richieda l'esecuzione di elaborati grafici o tecnici che, per modalità di svolgimento e natura delle tecniche applicate, risultino de facto insuscettibili di anonimizzazione; in siffatte ipotesi, la garanzia dell'imparzialità è assicurata dalla pubblicità della seduta di discussione degli elaborati, che consente il controllo sociale e attiva la responsabilità valutativa della Commissione.
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)