RIMODULAZIONE PERSONALE E CRITERIO MINOR PREZZO NEI SERVIZI STANDARD FORMATIVI (108.3)
In tema di appalti di servizi, è legittimo il ricorso al criterio del minor prezzo per prestazioni che, pur avendo natura intellettuale, presentano caratteristiche di standardizzazione e ripetitività definite dalla lex specialis, a condizione che il costo della manodopera sia inferiore al 50% del valore complessivo dell'appalto. In sede di verifica dell'anomalia, l'operatore economico può legittimamente rimodulare la distribuzione interna dei costi del personale per ottimizzare l'offerta, esercitando uno ius variandi che non sconfina nella modifica dell'offerta tecnica fintantoché restano garantite le funzioni professionali richieste e l'invarianza del prezzo complessivo.
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